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Razionalizzazione del consumo di acqua potabile e divieto di uso improprio

Ordinanza n°10 del 19 giugno 2026

Data :

20 giugno 2026

Categorie:
Ambiente
Salute
Razionalizzazione del consumo di acqua potabile e divieto di uso improprio
Municipium

Descrizione

Preso atto della necessità di tutelare le riserve idropotabili a disposizione per l'approvvigionamento idrico durante il periodo estivo, particolarmente critico a causa della diminuzione delle falde acquifere, dell'aumento delle temperature, della scarsità delle precipitazioni e dell'aumento dei consumi per attività irrigue;

Rilevata la necessità e l'urgenza di adottare una serie di misure per invitare la popolazione al risparmio idrico ed alla limitazione degli usi non essenziali, con divieto di utilizzo dell'acqua per usi diversi da quello domestico al fine di evitare possibili emergenze idriche;

Dato atto che sussistono motivi di contingibilità e urgenza tenuto conto del pericolo, per la collettività, sotto il profilo igienico-sanitario, connesso alla diminuzione o sospensione dell'erogazione dell'acqua potabile;

Richiamato l'art. 98 del D.lgs. n. 152 del 03/04/06 "Norme in materia ambientale" che prevede per coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi ed alla riduzione dei consumi;

Visto il DPCM 04/03/06 (G.U. n. 62 del 14/03/1996) "Disposizioni in materia di risorse idriche" in particolare il punto 8.2.10 che stabilisce in caso di prevista scarsità di risorse idriche l'adozione di misure rivolte al risparmio e alla limitazione degli usi residenziali;

Ritenuto di adottare per il periodo estivo una specifica ordinanza di divieto di tutti gli usi non essenziali dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto, accompagnata da un'adeguata attività di vigilanza e controllo;

Ritenuto pertanto di provvedere in merito alla salvaguardia dell'igiene e della salute pubblica, mediante propria ordinanza;

Visto l'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica;

Visto l'art 31 del Regolamento Servizio Idrico Integrato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 16.12.2019 che recita:

"Art. 31 Divieti"

1. È fatto divieto di:

  • effettuare la subfornitura dell'acqua;
  • utilizzare l'acqua per usi e con modalità diverse da quelle dichiarate nella richiesta di fornitura;
  • eseguire allacciamenti non autorizzati o comunque manomettere le tubazioni di distribuzione e di derivazione poste a monte del contatore;
  • manomettere il contatore;
  • prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dal consumo umano;

ORDINA

È fatto assoluto divieto su tutto il territorio comunale di utilizzare l'acqua potabile o proveniente dall'acquedotto comunale per scopi diversi da quelli igienico-sanitari e domestici dall' 22 Giugno al 30 Settembre 2026;

Durante il periodo di validità della presente ordinanza, vige il divieto di prelievo dalla rete idrica di acqua potabile e da fontane pubbliche per l'annaffiamento di orti, giardini, per lavaggio domestico di veicoli a motore, cortili, strade, terrazze e simili, inoltre vige il divieto di prelevare acqua da fontane pubbliche per usi non diretti ed immediati, per riempire cisterne o botti, per rifornire locali privati mediante l'utilizzo di tubi di gomma e qualunque altro uso diverso dal consumo umano;

I prelievi di acqua dalla rete idrica sono consentiti esclusivamente per gli usi idropotabile, sanitario, zootecnico inteso nel senso proprio ed esclusivo del consumo riservato alle necessità degli animali per l'allevamento dei quali è stata ottenuta la concessione e per tutte le altre attività ugualmente autorizzate per le quali necessiti l'uso di acqua potabile;

Restano comunque fermi gli obblighi ed i divieti previsti nel Regolamento del Servizio idrico integrato approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 16.12.2019;

Di dare alla presente ordinanza opportuna e adeguata diffusione mediante pubblicazione e diffusione sul sito internet comunale e affissione in luoghi pubblici del territorio comunale;

INFORMA

Chiunque violi il presente provvedimento è sottoposto all'applicazione della sanzione amministrativa da 25,00 ad € 500,00 come disposto dall'art. 7 bis del D.lgs 267/2000;

Che contro il presente provvedimento sono ammissibili:

  • ricorso al TAR della Calabria entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;
  • ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento;

DISPONE

La pubblicazione del presente provvedimento all'albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dell'Ente;

L'invio di copia del presente provvedimento a:

  • All'Ufficio Territoriale del Governo di Reggio Calabria — al seguente indirizzo PEC: protocollo.prefrc@pec.interno.it;

Che alla presente Ordinanza sia data ampia diffusione attraverso l'affissione di manifesti e i social network.

Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n 241 il Responsabile del procedimento è il Responsabile dell'area vigilanza, Ten. Giuseppe Bevacqua.

La Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza.

Campo Calabro, 19.06.2026

Il Sindaco
Avv. Rocco Alessandro Repaci

Ultimo aggiornamento: 20 giugno 2026, 11:57

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