Descrizione
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Vista la Legge 9 dicembre 1998 n. 431 art. 11 che istituisce il Fondo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione, destinato all’erogazione di contributi integrativi per pagamento dei canoni di locazione, destinato all’erogazione di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ai nuclei familiari in affitto e in possesso dei requisiti di cui al Decreto del Ministero dei lavori Pubblici 7 giugno 1999.
Visto il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999, come integrato con il Decreto della Mobilità sostenibile del 13.07.2022.
Vista la DGR della Regione Calabria n. 206 del 27 marzo 2006 che ha stabilito i criteri per la ripartizione del Fondo per favorire l’accesso alle abitazioni; ritenuto opportuno e doveroso procedere alla predisposizione di un Bando Pubblico per l'acquisizione delle domande da parte dei soggetti aventi diritto;
RENDE NOTO
Che con decorrenza dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al 28/02/2026 i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi a sostegno del pagamento dei canoni di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di proprietà privata riferiti all’anno 2025.
L’erogazione del contributo ai conduttori, per il pagamento del canone di locazione, è subordinata all’assegnazione al Comune, da parte della Regione Calabria.
Il contributo verrà erogato agli assegnatari successivamente al trasferimento dei fondi da parte della Regione Calabria.
1. DESTINATARI E REQUISITI ECONOMICI PER L’ACCESSO E MISURA DEL CONTRIBUTO
Sono ammessi all’erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione i soggetti che, alla data della presentazione della domanda, hanno i seguenti requisiti:
- Cittadinanza italiana;
- Cittadinanza di uno Stato appartenente all’Unione Europea;
- Cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione Europea per gli stranieri che siano muniti di permesso di soggiorno o carta di soggiorno ai sensi del D. Lgs. n. 286/98 e successive modifiche, in possesso del certificato storico di residenza da almeno 10 anni nel territorio nazionale, ovvero da almeno 5 anni nella medesima Regione;
- Titolarità di un contratto di locazione a uso abitativo, stipulato ai sensi dell’ordinamento vigente al momento della stipulazione e regolarmente registrato presso l’Ufficio del Registro, purché tra il conduttore e il locatore non vi sia un vincolo di parentela diretto o di affinità entro il secondo grado;
- Residenza nel Comune di Campo Calabro nonché nell’alloggio oggetto del contratto di locazione;
- Non essere assegnatario di un alloggio di ERP (edilizia residenziale pubblica) a canone sociale;
- Non essere assegnatario di un alloggio comunale;
- Non essere beneficiario del contributo relativo al canone di locazione previsto per i titolari di Reddito di Cittadinanza in quanto i contributi in questione non sono cumulabili con la quota indestinata all’affitto del c.d. Reddito di cittadinanza o da pensione di cui al D.L. 28 gennaio 2019 n. 4 e ss.mm. ii.;
- Non essere titolare di diritti di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio;
- Le seguenti condizioni non sono causa di esclusione dal contributo:
- titolarità di un diritto reale “di nuda proprietà”;
- titolarità di una quota su un alloggio non superiore al 50%;
- titolarità di una quota su più alloggi purché le quote singolarmente prese non siano superiori al 50%;
- proprietà di un alloggio accatastato presso il Catasto dei fabbricati come inagibile oppure provvedimento del Sindaco che dichiari la inagibilità oppure la inabitabilità dell’alloggio;
- Patrimonio mobiliare non superiore a Euro 25.000,00 al lordo della franchigia prevista dal Decreto Legislativo n.109/98 così come modificato dal Decreto Legislativo n.130/2000;
- Valore ISE (Indicatore della Situazione Economica), calcolato ai sensi del Decreto Legislativo n.109/98 e s.m.i., non superiore ad Euro 17.000,00;
- Valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D. Lgs. n.109/98 e successive modifiche ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
FASCIA VALORE ISEE INCIDENZA CANONE/VALORE ISE A Inferiore o uguale alla somma di due pensioni minime INPS Non inferiore al 14% FASCIA VALORE ISEE VALORE ISE INCIDENZA CANONE B Non superiore a € 15.000,00 Superiore alla somma di due pensioni minime INPS e non superiore a € 17.000,00 Non inferiore al 24% (N.B.: la somma di due pensioni minime INPS di riferimento è pari a € 17.000,00) La situazione reddituale va riferita all'ultima dichiarazione certificata (redditi anno 2025).
- Ai soli fini del Fondo Regionale per la locazione, il valore ISEE della precedente tabella risultante dall’attestazione rilasciata dall’INPS e relativo alla collocazione nella fascia B è diminuito del 30% in presenza di uno dei seguenti requisiti:
- presenza di un solo reddito derivante da solo lavoro dipendente o da pensione;
- presenza di uno o più redditi da sola pensione e presenza di almeno un componente di età superiore a 65 anni.
- Le condizioni di cui alle lettere precedenti a) e b) del punto 14 non sono tra loro cumulabili.
- L’anno di produzione dei redditi da considerare per l’applicazione dell’abbattimento del 30% del valore ISEE è quello indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (D.S.U.);
- I requisiti di cui al punto 2 sono valutati con riferimento al nucleo familiare così come determinato dal D.Lgs. n.109/98 e s.m.i., tranne il requisito di cui al precedente punto 4 che si riferisce al soggetto richiedente il contributo. Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e da tutti coloro che, anche se non legati da vincoli di parentela risultano nel suo stato di famiglia anagrafico, dal coniuge non legalmente separato e dalle persone a carico IRPEF. Il coniuge non convivente per il quale è in corso un procedimento di separazione può essere escluso dal nucleo familiare presentando idonea documentazione atta a dimostrare tale condizione;
- Non sono efficaci: a) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito alla scadenza della validità annuale della precedente dichiarazione, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale; b) eventuali nuove dichiarazioni sostitutive, in seguito a mutamenti nelle condizioni familiari e economiche, presentate posteriormente al termine di chiusura del bando comunale.
2. ENTITÀ DEL CONTRIBUTO
- Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore I.S.E. (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del D. Lgs. n. 109/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 130/2000, con i criteri di seguito indicati:
FASCIA ENTITA’ DEL CONTRIBUTI A Il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un contributo massimo di € 3.100,00 B Il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un contributo massimo di € 2.325,00
La situazione economica di tutti i componenti del nucleo familiare deve risultare dall’Attestazione ISEE in corso di validità. Il valore dei canoni è quello risultante dal contratto, relativo all’anno 2025: - al netto degli oneri accessori limitatamente alle sole Fasce A e B di cui al punto 1 del presente avviso.
Per i soggetti che, relativamente al proprio nucleo familiare, dichiarano reddito zero o reddito inferiore al canone annuo di locazione pagato, l’ammissibilità della domanda è subordinata alla presentazione di un’autocertificazione circa la fonte di sostentamento (dichiarazione sostitutiva di atto notorio da indicare in domanda) a pena di nullità.
3. DECESSO
- In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978.
- Qualora non ricorra il caso sopra previsto e il decesso sia avvenuto posteriormente all'approvazione dell’atto comunale di individuazione dei beneficiari, il Comune provvederà al ricalcolo dell'incidenza del canone in base al numero dei mesi di locazione fino all'avvenuto decesso e verserà l'eventuale contributo così ricalcolato ad un erede individuato in base alle disposizioni del Codice Civile.
4. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda per l’assegnazione del contributo deve essere redatta obbligatoriamente sull’apposito modello fornito gratuitamente, che potrà essere ritirato presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campo Calabro o reperito sul sito web istituzionale dell’Ente (alla sezione BANDI dell’Albo pretorio): www.comune.campocalabro.rc.it
Le domande dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:
- A mezzo PEC a: amministrativo.campocalabro@asmepec.it
- Consegnate a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Campo Calabro negli orari di apertura al pubblico.
L’istanza dovrà pervenire entro il termine perentorio del 28.02.2026, al fine di poter redigere la graduatoria definitiva in tempo utile per poterla trasmettere alla Regione Calabria.
Il modello prevede un dettagliato questionario cui ciascun richiedente, per le parti che lo interessano, è tenuto a rispondere con la massima esattezza, con allegati eventuali documenti, sottoscritto in forma di dichiarazione, ai sensi degli artt. 2 e 4 della Legge n. 15 del 4/1/68 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. n. 403 del 20/10/98.
I nuclei familiari con presenza di portatori di handicap, che intendono concorrere all’assegnazione del contributo, dovranno presentare certificato delle ridotte o impedite capacità motorie, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 104 del 05.02.1992.
Le domande pervenute dopo la scadenza sopra indicata verranno escluse dal concorso.
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla Legge 431/98 e successive modificazioni e alla deliberazione della Giunta Regionale n. 206 del 27 marzo 2006. Per ogni ulteriore informazione, gli interessati potranno rivolgersi presso l’Area Amministrativa del Comune di Campo Calabro nei giorni e negli orari di apertura al pubblico.
5. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE
Al modulo, debitamente sottoscritto, occorre allegare la seguente documentazione (tutti i documenti richiesti dovranno essere allegati all’atto della presentazione della domanda – non si accettano documenti dopo la consegna. La mancanza anche di un solo documento comporterà l’esclusione dal bando):
- Copia contratto di locazione debitamente registrato con copia di pagamento imposta di registro annuale riferita all’anno 2025;
- Ricevute di pagamento del canone di locazione come da normativa vigente;
- Copia di valido documento di identità e del codice fiscale del sottoscrittore della domanda;
- Attestazione ISEE completa di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) anno 2025;
- Carta o permesso di soggiorno valido del dichiarante e di tutti i componenti il nucleo familiare (per i cittadini non appartenenti all’Unione europea);
- Dichiarazione sostitutiva del certificato storico di residenza per i soli cittadini stranieri;
- Dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia e di residenza;
- Autocertificazione circa la fonte di sostentamento del nucleo familiare (se ricorre valore ISE uguale a zero o inferiore rispetto all’importo dell’affitto).
Il Comune non assume alcuna responsabilità sull’eventuale inserimento errato dei dati da parte del richiedente in fase di compilazione della domanda, es. IBAN, valore ISE/ISEE, ecc., e quindi sulle eventuali inesatte indicazioni del soggetto richiedente il contributo.
6. FORMAZIONE GRADUATORIA, RICORSI ED INTEGRAZIONI
Il Comune procede ad esaminare le singole domande pervenute e procederà alla formazione dell’elenco provvisorio dei beneficiari che sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune di Campo Calabro. Sarà possibile opporre ricorso avverso l’elenco dei beneficiari provvisorio entro e non oltre 15 giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione all’Albo. Gli Uffici comunali, dopo aver esaminato i ricorsi e le richieste di rettifiche, disporranno eventuali verifiche e procederanno alla stesura definitiva della graduatoria che sarà pubblicata all’Albo Pretorio e trasmessa alla Regione Calabria per la ripartizione del finanziamento.
7. DISPOSIZIONI CONCLUSIVE
Nel caso in cui la Regione Calabria non provvedesse a liquidare al Comune le somme necessarie all’erogazione del contributo, il richiedente, pur ritenuto ammissibile, non potrà vantare alcun credito nei confronti del Comune di Campo Calabro. Per tutto quanto non espressamente previsto nel bando, si fa riferimento alla Legge 431/98 e alla Deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 206 del 27.03.2006.
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Anna Rita Rubertà
A cura di
Allegati
Contenuti correlati
- Acquisizione proposte e/o osservazioni ai fini dell'elaborazione della Sezione Prevenzione della Corruzione e Trasparenza del PIAO 2026-2028
- Costituzione del gruppo comunale di volontariato di protezione civile in attuazione dell'art. 35 c.1 del D.Lgs.n. 1 del 02/01/2018 "Codice della Protezione Civile".
- Trasferimento uffici comunali
- Ricerca di un immobile da assumere in locazione e destinare a sede della Caserma Carabinieri di Campo Calabro.
- Concessione loculi nel cimitero di Campo Calabro
- Iscrizione al servizio mensa scolastica
- Predisposizione Documento Unico di Programmazione per il triennio 2026 - 2028
- Variazione servizio raccolta rifiuti per festività del 15 agosto
- Avviso criticità nell’erogazione dell’acqua del 1.08.2025
Ultimo aggiornamento: 9 gennaio 2026, 09:19