Salta al contenuto principale

Ordinanza Campagna di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi anno 2025

Obblighi dei proprietari dei terreni e fabbricati circa la pulizia entro il 30 giugno dei terreni e manufatti da sterpaglie e cespugli e norme anti incendio

Data :

8 giugno 2025

Ordinanza Campagna di prevenzione e lotta contro gli incendi boschivi anno 2025
Municipium

Descrizione

IL SINDACO

Quale autorità comunale di Protezione Civile ai sensi dell'art. 15 della Legge 24.02.1992 n.225 e ss.mm.;

Premesso che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;

Accertato che, l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della cinta urbana, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglie che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;

Ritenuta la necessità di effettuare interventi di prevenzione nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo di innesco agli incendi;

Vista la legge I marzo 1975, n.47;

Visto la legge 24 febbraio 1992, n.225;

Visto il D.L.vo n. 285 del 30 aprile 1992 codice della strada;

Visto il decreto Legislativo 31/1998

Visto il D. Lg.vo n. 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;

Vista la Legge 21.1 L.2000 n°353" Legge quadro in materia di incendi boschivi";

Visto il D.M. 20.01.2001, concernente norme per la difesa e conservazione del patrimonio boschivo dagli incendi;

Visto l'O.P.C.M. 28 agosto 2007 n.3606, con l'allegato manuale operativo ottobre 2007;

Visto art. 59 T.U.L.P.S.; aggiornato al Decreto Legislativo 29 settembre 2013, n.121;

Vista la Legge Regionale 22 dicembre 2017, n. 51 recante: "Norme di attuazione della legge 21 novembre 2000, n.353 (Legge quadro in materia di incendi boschivi)";

Visto il Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. I - (Codice della Protezione Civile);

Visti gli art.423, 423 bis, 424, 425, 426, 449, 451, 653 e 734 del Codice Penale; aggiornato 2018;

Viste le norme del vigente Codice Civile;

Visto la Delibera n. 181 del 08.05.2021, della Giunta Regionale della Calabria con la quale approva il "Piano Antincendio Boschivo per l'anno 2021 ";

Atteso, inoltre, che l'art. 40 del vigente Regolamento Edilizio dispone di mantenere le aree destinate all'edificazione ai servizi in condizioni tali da assicurare i I decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica;

ORDINA

  • ART.1
    Durante il periodo compreso tra il 15 GIUGNO ed il 15 OTTOBRE è fatto divieto in prossimità dei boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali e statali ricadenti nel territorio comunale di Campo Calabro: - usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producono faville;
    - di fumare e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco.
  • ART. 2
    I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali, commerciali con annesse aree pertinenziali, dovranno provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolare modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro rossa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.
  • I predetti interventi di pulizia dovranno comunque essere effettuati entro e non oltre il 30 Giugno e ne dovrà essere data comunicazione all'Ufficio Tecnico Comunale con avvertenza che, in caso di inosservanza questo Comune, trascorso inutilmente il termine suindicato, senza indugio ed ulteriori analoghi provvedimenti, provvederà d'Ufficio ed in danno dei trasgressori, nel caso in cui lo richiede, ricorrendo all'assistenza della forza pubblica.
  • ART. 3
    La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà e comunque del Centro abitato, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 10.
  • ART.4
    I concessionari di impianti di gas in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 5,00.
  • ART.5
    I proprietari e i conduttori dei motori a scoppio e a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille, accendere fuochi per pulizia dei terreni è vietato inoltre bruciare stoppie, erba e tagli di arbusti.
  • ART.6
    I detentori di cascinali, fienili, ricoveri stallatici e di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo, dovranno lasciare all'interno di dette strutture una fascia di rispetto completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt 10,00;
  • ART. 7
    Tutte le aziende-stabilimenti industriali oltre il normale diserbo interno agli stabilimenti, previsto per legge, dovranno mantenere sgombre e prive di vegetazione le aree esterne allo stabilimento, compresi i canali, alvei e corsi d'acqua ove esistessero tratti di interconnessione tra gli stabilimenti.
  • ART.8
    Tutte le aree destinate all'edificazione ed ai servizi non ancora utilizzate, e quelle di pertinenza degli edifici esistenti, devono essere mantenute in condizioni tali da assicurare il decoro, l'igiene e la sicurezza pubblica, fermo restando che il Sindaco può disporre i provvedimenti necessari per assicurare il rispetto di tali condizioni sotto comminatoria dell'esecuzione d'Ufficio a spese del proprietario inadempiente.

SANZIONI

  1. nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata una sanzione di E 137,55 determinata ai sensi dell'art.29 del codice della strada ess.mm ..
  2. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.v.o.n. 285 del 30/4/1992 e ss.mm.;
  3. nel caso di mancato diserbo di aree incolte in genere sarà elevata una sanzione pecuniaria di E 150,00 ai sensi dell'art.255 D. L.vo n. 152/2006 e ss.mm.;
  4. nel caso di procurato incendio a seguito dell'esecuzione di azioni ed attività determinanti anche solo potenzialmente l'innesco di incendio durante il periodo dal 15 GIUGNO al 15 OTTOBRE sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad E 1.032,00 e non superiore a E 10.329,00 ai sensi dell'art.10 della Legge n.353 del 21/11/2000 e ss.mm ..

A carico deg,li inadempimenti. verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art.650 del codice penale.

RICORDA

Che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;

Che chiunque avvisti un incendio che interessi o minaccia l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:

  • COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO TEL. 115;
  • CORPO FORESTALE DELLO STATO TEL.1515;
  • POLIZIA LOCALE DI CAMPO CALABRO TEL. 0965/797233;
  • COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI CAMPO CALABRO TEL. 0965/797082;
  • COMMISSARIATO P.S. DI VILLA SAN GIOVANNI TEL 0965/79301;
  • ATTRAVERSO IL SERVIZIO "SEGNALAZIONI" DELL'APPLICAZIONE TELEFONICA"CAMPO CALABRO SMART".

DlSPONE

Che la presente Ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio On-Line del Comune, affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale.

Inserita nel sito ufficiale del Comune www.comunecampocalabro.rc.it.

Le Forze dell'Ordine e La Polizia Locale sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza, adottando i provvedimenti sanzionatori.

La presente ordinanza viene trasmessa: alla Prefettura di Reggio Calabria, Regione Calabria Settore Protezione Civile Germaneto Catanzaro, Città Metropolitana, Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato di Reggio Calabria, Polizia Stradale Reggio Calabria, Vigili del Fuoco Reggio Calabria, Anas Sezione staccata di Reggio Calabria, Comando Stazione Carabinieri di Villa San Giovanni (RC), Stazione Carabinieri Campo Calabro (RC), Commissariato di P.S. di Villa San Giovanni (RC), Comando Polizia Locale di Campo Calabro (RC). Ufficio Tecnico Comunale Campo Calabro (RC).

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Reggio 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo o entro 60 gg. mediante ricorso Giurisdizionale dinanzi al TA R Calabria.

Da Palazzo della Maddalena, 27/06/2025

 

Il Sindaco
Repaci Dott. Rocco Alessandro

Ultimo aggiornamento: 15 giugno 2025, 08:57

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Valuta il Servizio

Grazie, il tuo parere ci aiuterà a migliorare il servizio!

Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?

1/2

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?

1/2

Vuoi aggiungere altri dettagli?
2/2
Inserire massimo 200 caratteri
È necessario verificare che tu non sia un robot